Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di detrazioni per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «i-novies) le spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione;

          i-decies) le spese, per un importo non superiore a 500 euro, sostenute per l'acquisto di libri, limitatamente alla parte eccedente 100 euro».